D.P.R. 5
aprile 1950, n. 221 (1).
Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13
settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
__________
(1) Pubblicato nel suppl. ord. Gazz. Uff. 16 maggio 1950, n. 112.
È approvato nell'unito testo sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri il regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre
1946, n. 233.
Regolamento per la esecuzione del decreto leglslativo 13 settembre 1946, n.
233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse
Capo
I - Degli albi professionali
1. Il
Consiglio direttivo di ciascun Ordine o Collegio procede entro il mese di
dicembre di ogni anno, alla revisione generale dell'Albo degli iscritti ed alle
occorrenti variazioni.
2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine o Collegio
provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo Albo
e ne invia copia al prefetto, per l'affissione nella sede della Prefettura.
Un esemplare dell'Albo è rimesso, entro lo stesso mese, all'Alto Commissariato
per l'igiene e la sanità pubblica (2), ai Ministeri di grazia e giustizia,
della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici
giudiziari della provincia, nonché alla Federazione da cui dipende l'Ordine o
Collegio e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria.
__________
(2) Ora, Ministero della sanità.
3. L'Albo è formato secondo l'ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono
indicati: il cognome, il nome, la paternità; il luogo e la data di nascita; la
cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero; il domicilio; la data di
iscrizione nell'Albo; il titolo in base al quale ha avuto luogo l'iscrizione con
indicazione dell'autorità, del luogo e della data del suo rilascio. Oltre il
numero progressivo e indicato per ogni iscritto il numero d'ordine
corrispondente all'anzianità di iscrizione nell'Albo della provincia.
L'anzianità di ciascun professionista è stabilita dalla data della
deliberazione di iscrizione nell'Albo. Nel caso di parità di tale data si tiene
conto di quella di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente
dell'età.
In apposita colonna dell'Albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o
specializzazione (3) nelle materie che per tale professione formano oggetto
delle singole specialità, riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi
sono indicati l'autorità, il luogo e la data del rilascio.
In base alle indicazioni di cui al comma precedente sono formati separati
elenchi nominativi per ogni singola specialità.
Fino alla pubblicazione del nuovo Albo le cancellazioni e le variazioni si
annotano a fianco del nome degli iscritti ai quali si riferiscono.
__________
(3) Sulla qualifica di specialista, vedi l'art. 178, T.U. 1933 delle
leggi sull'istruzione superiore, e il R.D. 26 gennaio 1942, n. 78, riportati
rispettivamente alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore nonché il
regolam. di esecuzione della seconda, approvato con R.D. 23 novembre 1942, n.
1609.
Sul riconoscimento della qualifica di specialista, erano state emanate norme
transitorie, ormai superate, con R.D. 29 agosto 1929, n. 1823, modificato dal
R.D. 15 maggio 1930, n. 861, e dal R.D. 29 luglio 1933, n. 1150.
4. La domanda di iscrizione è diretta all'Ordine o Collegio nella cui
circoscrizione il richiedente ha la sua residenza (4), e deve essere corredata
dei seguenti documenti:
a ) certificato di nascita;
b ) certificato di cittadinanza italiana;
c ) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;
d ) certificato generale del casellario giudiziale;
e ) certificato di buona condotta;
f ) titolo di abilitazione all'esercizio professionale a norma delle
disposizioni in vigore;
g ) certificato di residenza.
I documenti indicati dalle lettere b ), c ), d ), e ), g ), devono essere di
data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione.
Il medico provvisto dei titoli indicati nel terzo comma dell'art. 3, deve
presentare la relativa documentazione.
In luogo degli originali titoli di abilitazione all'esercizio professionale, di
docenza o di specializzazione può essere prodotta copia autentica.
Per la domanda ed i documenti si osservano le norme vigenti in materia di bollo
e di legalizzazione (5).
__________
(4) Cfr., al riguardo, la dichiarazione italo-svizzera per regolare, nei
rispettivi territori, l'ammisione agli esami per l'esercizio delle professioni
di medico, farmacista o veterinario, approvata con R.D. 28 settembre 1934, n.
1753; l'accordo 19 giugno 1939 fra l'Italia e il Belgio, concernente l'esercizio
della medicina e della chirurgia nei due paesi, approvato con L. 30 novembre
1939, n. 2016; l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di
Germania, del 20 aprile 1954, per regolare l'esercizio professionale nel
territorio di un Paese di medici dell'altro Paese, resa esecutiva con D.P.R. 25
novembre 1954, n. 1372.
Hanno poi indiretta rilevanza nella materia numerose convenzioni di
stabilimento, accordi culturali e sull'equivalenza di titoli di studio: possono
qui ricordarsi per la loro importanza, la convenzione di Ginevra 28 luglio 1952,
relativa allo statuto dei rifugiati, approvata con L. 24 luglio 1954, n. 722 (artt.
7 e 19), e la convenzione europea di stabilimento firmata a Parigi il 13
dicembre 1955, ratificata con L. 23 febbraio 1961, n. 277 (art. 15).
(5) Cfr., ora, D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678. e L. 18 marzo 1958, n. 228,
riportati alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazioni di firme.
5. I sanitari che siano impiegati in pianta stabile presso una pubblica
amministrazione e che richiedono l'iscrizione nell'Albo professionale, ai
termini dell'art. 10 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 (6), sono
esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b ), c ), d ), e
), dell'articolo precedente.
Essi devono a tale fine presentare un certificato dell'amministrazione da cui
dipendono che comprovi la sussistenza del rapporto d'impiego.
__________
(6) Cfr., al riguardo, la dichiarazione italo-svizzera per regolare, nei
rispettivi territori, l'ammisione agli esami per l'esercizio delle professioni
di medico, farmacista o veterinario, approvata con R.D. 28 settembre 1934, n.
1753; l'accordo 19 giugno 1939 fra l'Italia e il Belgio, concernente l'esercizio
della medicina e della chirurgia nei due paesi, approvato con L. 30 novembre
1939, n. 2016; l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di
Germania, del 20 aprile 1954, per regolare l'esercizio professionale nel
territorio di un Paese di medici dell'altro Paese, resa esecutiva con D.P.R. 25
novembre 1954, n. 1372.
Hanno poi indiretta rilevanza nella materia numerose convenzioni di
stabilimento, accordi culturali e sull'equivalenza di titoli di studio: possono
qui ricordarsi per la loro importanza, la convenzione di Ginevra 28 luglio 1952,
relativa allo statuto dei rifugiati, approvata con L. 24 luglio 1954, n. 722 (artt.
7 e 19), e la convenzione europea di stabilimento firmata a Parigi il 13
dicembre 1955, ratificata con L. 23 febbraio 1961, n. 277 (art. 15).
6. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si trovano in una
delle condizioni che, ai sensi degli artt. 42 o 43 importino la radiazione
dall'Albo o la sospensione dall'esercizio professionale, salvo che sussistano le
condizioni previste dall'art. 50 ai fini della riammissione nell'Albo.
7. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo a norma dell'art. 9, ultimo comma,
del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 (6), i sanitari stranieri
devono presentare domanda nei modi previsti dal precedente art. 4, producendo i
seguenti documenti:
a ) certificato di nascita;
b ) certificato di cittadinanza;
c ) i documenti di cui alle lettere c ), d ), e ) dell'art. 4 o gli equipollenti
documenti esteri;
d ) il titolo di abilitazione professionale;
e ) ogni altro documento previsto dagli accordi internazionali.
Il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di residenza,
dev'essere confermato dal prefetto della Drovincia. Esso non è richiesto per
coloro che risiedono in Italia da meno di tre mesi.
I documenti, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, devono
essere autenticati dall'autorità diplomatica o consolare italiana e vidimati
dal Ministero degli affari esteri della Repubblica (7).
__________
(6) Cfr., al riguardo, la dichiarazione italo-svizzera per regolare, nei
rispettivi territori, l'ammisione agli esami per l'esercizio delle professioni
di medico, farmacista o veterinario, approvata con R.D. 28 settembre 1934, n.
1753; l'accordo 19 giugno 1939 fra l'Italia e il Belgio, concernente l'esercizio
della medicina e della chirurgia nei due paesi, approvato con L. 30 novembre
1939, n. 2016; l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di
Germania, del 20 aprile 1954, per regolare l'esercizio professionale nel
territorio di un Paese di medici dell'altro Paese, resa esecutiva con D.P.R. 25
novembre 1954, n.1372.
Hanno poi indiretta rilevanza nella materia numerose convenzioni di
stabilimento, accordi culturali e sull'equivalenza di titoli di studio: possono
qui ricordarsi per la loro importanza, la convenzione di Ginevra 28 luglio 1952,
relativa allo statuto dei rifugiati, approvata con L. 24 luglio 1954, n. 722 (artt.
7 e 19), e la convenzione europea di stabilimento firmata a Parigi il 13
dicembre 1955, ratificata con L. 23 febbraio 1961, n. 277 (art. 15).
(7) Vedi la nota 9, all'art. 9, D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233.
8. Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio delibera nel termine di tre
mesi.
Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio dispone
l'iscrizione nell'Albo.
La deliberazione deve essere in ogni caso motivata.
Il rigetto della domanda per motivi di condotta non può essere pronunciato se
non dopo sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.
Nel termine di quindici giorni la deliberazione della disposta iscrizione è
trasmessa per la consegna all'interessato, all'Ufficio del registro, nei modi e
per gli effetti previsti dall'art. 5, lettera g ), comma quarto, del regolamento
approvato con regio decreto 25 settembre 1874, n. 2132 (8).
La iscrizione nell'Albo è eseguita dopo che l'interessato ha dato prova
dell'effettuato pagamento della tassa sulle concessioni governative.
Della eseguita iscrizione o del rigetto della domanda è data comunicazione, nel
termine di giorni quindici, all'interessato, al prefetto e al procuratore della
Repubblica.
__________
(8) Cfr., ora, n. 204 della tabella allegato A al D.P.R. 1° marzo 1961,
n. 121, riportato alla voce Concessioni Governative (Tasse sulle).
9. Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione
nell'Albo l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione.
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda
senza che il Consiglio abbia deliberato, è dato ricorso alla stessa Commissione
centrale ai fini dell'iscrizione.
10. È in facoltà dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere il
trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha trasferito o
intenda trasferire la propria residenza.
Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il sanitario che si trovi
sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una
misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso
dall'esercizio della professione.
La domanda dev'essere presentata all'Ordine o Collegio della circoscrizione
nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo di essa dev'essere prodotto
soltanto un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine o Collegio, nel
cui Albo l'interessato si trova iscritto, ed attestante:
a ) la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio, di alcuna delle
cause preclusive indicate dal comma precedente;
b ) la regolarità della iscrizione con la indicazione della data e del titolo
di essa;
c ) gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli artt. 4, 14 e 21 del
decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.
Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato.
Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.
L'iscrizione conseguita nel nuovo Albo è comunicata all'Ordine o Collegio di
provenienza, che provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all'altro
Ordine o Collegio la documentazione dell'interessato.
11. Nel caso previsto dall'art. 11, lettera c ) del decreto legislativo
13 settembre 1946, n. 233, la cancellazione dall'Albo dev'essere pronunciata
entro un anno dall'accertato trasferimento.
Qualora, ai sensi del citato art. 11, per la cancellazione dev'essere sentito
l'interessato, il presidente gli notifica la data fissata per l'audizione,
specificando il provvedimento che si intende adottare ed i motivi di esso e
avvertendolo che, ove non si presenti, si procederà alla cancellazione
dall'Albo, in sua assenza.
Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso procedimento penale
o disciplinare.
Il sanitario cancellato dall'Albo è, a sua richiesta, reiscritto quando siano
cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.
Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni che regolano le iscrizioni.
12. Qualora il Consiglio ometta di disporre le cancellazioni nei casi e
nei termini previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n.
233 , e dall'art. 11 del presente regolamento, provvede il prefetto sentito il
Consiglio provinciale di sanità.
Il provvedimento del prefetto dev'essere motivato.
13. L'iscrizione nell'Albo dà diritto al libero esercizio della
professione, oltreché nella provincia cui l'Albo si riferisce, anche in tutto
il territorio della Repubblica, salvo l'obbligo della registrazione del titolo
di abilitazione nell'Ufficio comunale, ai sensi dell'art. 100, comma secondo,
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265 (10).
A margine della registrazione richiamata nel comma precedente l'Ufficio comunale
deve annotare gli estremi della iscrizione del sanitario nell'Albo.
__________
(10) Riportato alla voce Sanità pubblica.
Capo
II - Delle assemblee
14. Ogni
triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade, a cura
del presidente dell'Ordine o Collegio è convocata la assemblea degli iscritti
per la elezione del nuovo Consiglio.
L'avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata almeno venti
giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto
nell'albo, deve indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni delle
votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle
relative operazioni (11).
__________
(11) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360.
Capo
II - Delle assemblee
15.
L'assemblea è presieduta dal presidente in carica dell'Ordine o Collegio.
I due sanitari più anziani di età e quello più giovane, presenti
all'assemblea e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le
funzioni di scrutatori e di segretario (12).
__________
(12) Così modificato dall'art. 2, D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360.
16. Sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo, compresi i consiglieri
uscenti.
La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del timbro
dell'Ordine o Collegio, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere
in numero corrispondente a quello previsto dall'art. 2 del decreto legislativo
13 settembre 1946, n. 233(13).
__________
(13) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360.
17. Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le seguenti
norme:
La scheda in bianco e una busta recante il timbro dell'Ordine o Collegio vengono
dal presidente dell'Ufficio elettorale consegnate all'elettore, previa la sua
identificazione, all'atto in cui l'elettore stesso si presenta per esprimere il
voto; contemporaneamente viene consegnata all'elettore una matita copiativa che
dovrà essere restituita al presidente con la scheda e la busta.
Spetta al presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del
voto.
Il presidente, chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo
giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di un plico
nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a
quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e al plico vengono
incollate - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta recanti il bollo
dell'Ordine o Collegio e la firma del presidente e degli altri componenti
l'Ufficio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che veglia
sottoscrivere. Conseguentemente il presidente rinvia la votazione all'ora
stabilita e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e
delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
All'ora stabilita del giorno successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e
constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli
accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e del plico dichiara riaperta la
votazione.
Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.
Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in
duplice esemplare che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri
del seggio e il bollo dell'Ordine o Collegio (14).
__________
(14) Così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360.
18. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il
presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli
scrutatori e dal segretario.
19. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente
proclamato dal presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le
nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente
e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale l'uno e gli altri appongono la
firma.
A parità di voti è proclamato il più anziano, a termine del precedente art.
3, secondo comma (15).
__________
(15) Così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360.
20. Il presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli
eletti ed alle autorita ed enti indicati nel precedente art. 2.
Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il nuovo Consiglio si
riunisce su convocazione del consigliere più anziano di età.
21. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni
ogni iscritto nell'Albo può proporre ricorso avverso la validità delle
operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie, che decide nel termine di sei mesi.
22. Se i componenti del Consiglio, nel corso del triennio per cui esso è
eletto, siano ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro
quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli.
I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino
alla scadenza del predetto triennio.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione
dell'intero Consiglio (16).
__________
(16) Così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360.
23. L'assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria nel mese di
gennaio di ciascun anno.
Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il
Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un
sesto degli iscritti nell'Albo o quando occorra deliberare sui ricorsi indicati
nell'art. 5 del decreto legislativo 13 settembre 1946, numero 233 .
24. Per la validità delle assemblee occorre l'intervento di almeno un
quarto degli iscritti.
Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli
iscritti presenti.
La delega deve essere apposta in calce all'avviso di convocazione rimesso al
delegato. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.
La delega non è ammessa per l'elezione del Consiglio.
Quando non si sia raggiunto il numero legale per la validità dell'assemblea,
viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di seconda
convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché
non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.
25. Le votazioni dell'assemblea avvengono per scrutinio segreto, per
appello nominale, per alzata e seduta.
Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta di voti. Nel
caso di scrutinio segreto le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non
valide si computano per determinare la maggioranza dei votanti. A parità di
voti prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per
scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo Il del
titolo VII del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, numero 383 (18).
__________
(18) Riportato alla voce Comuni e province: il capo richiamato contiene
disposizioni sulle adunanze e deliberazioni delle amministrazioni locali.
26. Le adunanze ordinarie dei Consigli nazionali delle Federazioni hanno
luogo nel febbraio di ogni anno.
La convocazione del Consiglio nazionale per la elezione del Comitato centrale
viene fatta nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli
Ordini e Collegi non oltre il mese di marzo. La comunicazione ai componenti il
Consiglio nazionale deve essere eseguita, con lettera raccomandata, almeno venti
giorni prima della votazione.
Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle contenute nel secondo
comma dell'articolo 14, si applicano anche alle Federazioni, intendendosi
sostituiti al presidente dell'Ordine o Collegio il presidente della Federazione
e al Consiglio dell'Ordine o Collegio il Comitato centrale della Federazione
(19).
__________
(19) Così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360.
27. Per ciascun Ordine o Collegio e per ciascuna Federazione è eletto un
collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi e di un
supplente, scelti tra gli iscritti nell'Albo ed estranei rispettivamente ai
Consigli direttivi ed ai Comitati centrali.
Per l'elezione si applicano le disposizioni del presente capo.
Essi durano in carica per il periodo previsto per i Consigli direttivi ed i
Comitati centrali.
Capo
III - Dell'amministrazione e contabilità
28. Gli
Ordini ed i Collegi hanno sede nel capoluogo della provincia per cui sono
costituiti. Qualora l'Ordine o Collegio abbia per circoscrizione due o più
province finitime, la sede è nel capoluogo di una di esse.
Le Federazioni nazionali hanno sede in Roma.
29. I presidenti degli Ordini, dei Collegi e delle Federazioni nazionali
curano l'esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e
dirigono l'attività degli uffici (20).
__________
(20) Così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360.
30. Le adunanze dei Consigli o Comitati centrali non sono valide se non
interviene la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità, prevale
il voto del presidente.
Esse debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario.
31. Il segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio.
Sono ad esso affidati l'archivio, i verbali delle adunanze dell'assemblea e del
Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti
compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g ) del decreto
legislativo 13 settembre 1946, n. 233, il registro dei pareri espressi dal
Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Spetta al
segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti
da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.
In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito dal consigliere
meno anziano di età, che non sia il tesoriere.
32. Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in
contanti e degli altri valori di proprietà dell'Ordine o Collegio e può essere
tenuto a prestare una cauzione, di cui il Consiglio determina l'importo e le
modalità.
Il Consiglio può inoltre, disporre che i valori eccedenti un determinato limite
siano depositati presso una Cassa postale o un Istituto di credito di accertata
solidità.
Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell'Ordine o Collegio non
indicate nel successivo art. 33; paga, entro i limiti degli stanziarnenti del
bilancio, i mandati spediti dal presidente e controfirmati dal segretario; ed è
responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento
del bilancio approvato.
Il tesoriere deve tenere i seguenti registri:
a ) registro a madre e figlia per le somme riscosse contro quietanza;
b ) registro di entrata e di uscita;
c ) registro a madre e figlia dei mandati di pagamento;
d ) inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine o Collegio.
33. Per la riscossione dei contributi da corrispondere a norma degli artt.
4, 14, 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, si applicano le
norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma ed
i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non
riscosso per il riscosso (22).
L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini o
collegi, alle federazioni e all'ente di previdenza ed assistenza le quote di
contributi ad essi spettanti (22/a).
__________
(22) Vedi il T.U. sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con
D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858.
(22/a) Comma così sostituito dal D.P.R. 9 gennaio 1968, n. 640 (Gazz. Uff. 21
maggio 1968, n. 129).
34. Le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non
possa farsi fronte col fondo per le spese impreviste, devono essere autorizzate
con deliberazione dell'assemblea.
35. I regolamenti interni degli Ordini o Collegi devono essere deliberati
dai rispettivi Consigli e sono soggetti all'approvazione della competente
Federazione nazionale.
I regolamenti delle Federazioni nazionali debbono essere deliberati dai
rispettivi Comitati centrali e sono soggetti all'approvazione dei Consigli
nazionali.
Detti regolamenti sono comunicati all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità
pubblica (23), il quale, nel termine di tre mesi dalla loro ricezione, può, con
decreto motivato, disporne l'annullamento per vizi di legittimità.
__________
(23) Ora, al Ministro della sanità.
36. Lo scioglimento dei Consigli degli Ordini o Collegi, previsto
dall'art. 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, può essere
ordinato, su proposta delle rispettive Federazioni nazionali, anche nei casi di:
a ) morosità nel pagamento del contributo di cui all'art. 14 terzo comma, del
decreto legislativo predetto;
b ) reiterata inosservanza dei deliberati delle Federazioni nazionali
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 15, lett. b ), del decreto
stesso.
37. La vigilanza sugli enti indicati nell'art. 21 del decreto legislativo
13 settembre 1946, numero 233, è esercitato dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che provvede d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene
e la sanità pubblica (23).
__________
(23) Ora, al Ministro della sanità.
Capo
IV - Delle sanzioni disciplinari e del relativo procedimento
38. I
sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della
professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono
sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o
Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti.
Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto o
del procuratore della Repubblica.
39. Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento
disciplinare, il presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume
le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al
Consiglio per le conseguenti deliberazioni.
Il presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e
provvede a notificare all'interessato:
a ) la menzione circostanziata degli addebiti;
b ) il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta
dell'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi
al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni
scritte;
c ) l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare;
d ) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del
Consiglio, si procederà al giudizio in sua assenza.
Nel termine di cui alla lettera b ) l'interessato può chiedere di essere
sentito.
40. Le sanzioni disciplinari sono:
1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella
mancanza commessa;
2) la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei
mesi, salvo quanto è stabilito dal successivo art. 43;
4) la radiazione dall'Albo.
41. La radiazione è pronunciata contro l'iscritto che con la sua
condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della
classe sanitaria.
42. La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli artt.
446 (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti) (24), 548
(istigazione all'aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per
ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni,
importa di diritto la radiazione dall'Albo.
Importano parimenti la radiazione di diritto dall'Albo:
a ) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre
anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata;
b ) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222,
secondo comma, del Codice penale;
c ) l'applicazione della misura di sicurezza preventiva preveduta dall'art. 215
del Codice penale, comma secondo, n. 1 (assegnazione ad una colonia agricola o
ad una casa di lavoro).
La radiazione nei casi preveduti dal presente articolo, è dichiarata dal
Consiglio.
__________
(24) Vedi, anche, la L. 22 ottobre 1954, n. 1041, riportata alla voce
Stupefacenti.
43. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione
preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione:
a ) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
b ) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di
sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli artt. 140 e 206 del Codice penale;
c ) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
d ) l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive prevedute
dall'art. 215 del Codice penale, comma sccondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa
di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
e ) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive prevedute nel
citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà
vigilata - divieto di soggiorno in uno o piu comuni o in una o più province -
divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche -
espulsione dello straniero dallo Stato).
La sospensione è dichiarata dal Consiglio. Il Consiglio può pronunciare,
sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito dalla autorità
di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di
comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni.
Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia
effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata.
44. Fuori dei casi di radiazione, previsti dall'art. 42, il sanitario a
carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio
disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato
prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.
È altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla
sospensione di cui all'articolo precedente, il sanitario a carico del quale
siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o
l'ammonizione.
45. Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti
addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria; quindi viene sentito, ove
sia presente, l'incolpato.
L'incolpato deve comparire personalmente.
Non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per
questi ultimi, il Consiglio non ritenga necessario il loro intervento.
Chiusa la trattazione orale ed allontanato l'incolpato, il Consiglio decide.
46. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.
Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:
a ) il giorno, mese ed anno;
b ) i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;
c ) i giudizi esaminati e le questioni trattate;
d ) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento.
I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.
47. La decisione deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione della
data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte,
l'esposizione dei motivi, il dispositivo. È sottoscritta da tutti i membri del
Consiglio, che vi hanno preso parte. La decisione è pubblicata mediante
deposito dell'originale negli uffici di segreteria che provvede a notificarne
copia all'interessato.
Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per i
provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio
professionale, da adottarsi ai sensi dei precedenti artt. 42 e 43.
48. Quando il Consiglio ometta di iniziare il procedimento disciplinare
su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica ovvero nei
procedimenti già iniziati trascuri di emettere le sue decisioni, provvede il
prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, con la procedura
stabilita per i sanitari condotti nell'art. 75, primo comma, del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265
(25).
Il provvedimento del prefetto deve essere motivato a norma dell'art. 47.
La disposizione dei precedenti commi si osserva anche, in quanto applicabile,
per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio
professionale, nei casi preveduti negli artt. 42 e 43.
__________
(25) Riportato alla voce Sanità pubblica.
49. Dell'inizio e dell'esito di ogni giudizio disciplinare è data
immediata comunicazione, a cura del presidente, al prefetto ed al procuratore
della Repubblica territorialmente competenti per l'Albo cui è iscritto
l'incolpato, nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano
promosso il giudizio.
I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione,
quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini o Collegi
della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle autorità
ed agli enti ai quali deve essere inviato l'Albo a norma dell'art. 2.
I provvedimenti stessi, se inflitti a carico di sanitari comunali per quanto si
riferisce all'esercizio della libera professione, non possono avere esecuzione
prima che il prefetto della provincia, in cui i predetti sanitari prestano
servizio, abbia provveduto ad assicurare l'assistenza sanitaria del Comune,
anche in relazione al disposto dell'art. 57 del regio decreto 27 luglio 1934,
numero 1265 (25/a).
__________
(25/a) Riportato alla voce Sanità pubblica.
50. Il sanitario radiato dall'Albo può essere reiscritto, purché siano
trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da
condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.
In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione,
irreprensibile condotta.
Sulla istanza di reiscrizione provvede il Consiglio con la osservanza delle
disposizioni relative alle iscrizioni.
51. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
52. Nei procedimenti disciplinari dinanzi ai Comitati centrali delle
Federazioni, ai sensi dell'art. 15, lett. g ), del decreto legislativo 13
settembre 1946, n. 233 (26), ed in quelli dinanzi alla Commissione centrale, ai
sensi dell'art. 18, lettera b ), dello stesso decreto, si osservano le
precedenti disposizioni del presente capo.
Nel primo caso al presidente ed al Consiglio dell'Ordine o Collegio s'intendono
rispettivamente sostituiti il presidente ed il Comitato centrale della
Federazione; nel secondo caso al presidente ed al Consiglio dell'Ordine o
Collegio s'intendono rispettivamente sostituiti il presidente della Commissione
centrale e la stessa Commissione.
L'incolpato può essere sentito per rogatoria nelle fasi istruttorie del
procedimento.
Si osservano le disposizioni dei precedenti articoli per quanto riguarda le
facoltà attribuite ai prefetti ed ai procuratori della Repubblica relativamente
ai giudizi a carico dei sanitari iscritti nell'Albo e le comunicazioni da farsi
alle medesime autorità.
__________
(26) Riportato al n. A/II.
Capo
V - Della Commissione centrale
53. I ricorsi
alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono
proposti dall'interessato o dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, nel
termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del
provvedimento.
Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo quando sia proposto avverso i
provvedimenti di cancellazione dall'Albo o avverso i provvedimenti disciplinari,
ad eccezione di quelli previsti dai precedenti artt. 42 e 43.
Il ricorso del prefetto o del procuratore della Repubblica avverso il
provvedimento che dispone l'iscrizione nell'Albo ha effetto sospensivo.
Nel caso di comprovato difetto di uno o più titoli o requisiti prescritti per
la iscrizione nell'Albo, la commissione, in via eccezionale, può disporre che
il ricorso non abbia effetto sospensivo.
54. Il sanitario deve notificare copia conforme del ricorso alla autorità
che ha emanato il provvedimento impugnato o che abbia omesso la pronuncia, nonché
al prefetto e al procuratore della Repubblica.
Il ricorso previsto dall'art. 21 è notificato all'Ordine o Collegio che ha
indetto le elezioni, nonché al prefetto e al procurature della Repubblica.
Ove l'autorità che ha emanato il provvedimento sia il prefetto, il ricorso deve
essere notificato anche all'Ordine o Collegio.
Qualora il ricorrente sia il prefetto, la notificazione è fatta all'interessato
al procuratore della Repubblica e all'Ordine o Collegio. Se il ricorrente sia il
procuratore della Repubblica, la notificazione è fatta all'interessato, al
prefetto e all'Ordine o Collegio.
Le notificazioni previste dai precedenti commi si effettuano a mezzo di
ufliciale giudiziario o di messo comunale nel termine indicato nel primo comma
dell'art. 53 e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel primo comma
del precedente art. 53 debbono essere depositate presso la segreteria:
a ) le relata delle notificazioni effettuate;
b ) copia autentica dell'atto o provvedimento impugnato;
c ) quando il ricorso non sia proposto dal prefetto o dal procuratore della
Repubblica, anche la ricevuta del versamento della prescritta tassa di bollo
(27).
Il ricorso è dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza dei termini e dei
modi prescritti in questo e nel precedente articolo.
__________
(27) Cfr. L. 4 agosto 1939, n. 1517, riportata al n. A/I.
55. Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione del cognome e nome, della residenza o domicilio del ricorrente.
Qualora l'impugnativa sia prodotta dal prefetto o dal procuratore della
Repubblica, è sufficiente l'indicazione del pubblico ufficio da essi ricoperto;
2) gli estremi del provvedimento che si impugna;
3) l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui si fonda e le
condizioni;
4) la sottoscrizione del ricorrente.
Il ricorso è nullo se manchi la sottoscrizione o se vi sia assoluta incertezza
sulla persona del ricorrente e sull'oggetto del ricorso.
La segreteria non procede ad alcuna comunicazione inerente allo svolgimento del
ricorso, ove manchi l'indicazione del recapito del ricorrente.
Se ricorrente è il sanitario, esso deve presentare, unitamente al ricorso in
bollo, anche due copie in carta libera del ricorso stesso.
56. Nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine
indicato nel sesto comma dell'art. 54 per il deposito degli atti, il ricorrente
e coloro ai quali sia stato notificato il ricorso possono presentare alla
segreteria della Commissione documenti e deduzioni.
Nei successivi quindici giorni coloro che vi hanno interesse possono prendere
visione dei documenti e delle deduzioni, che siano stati presentati, proporre le
proprie controdeduzioni ed esibire documenti.
Il prefetto, il procuratore della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine o
Collegio della provincia di Roma possono essere incaricati rispettivamente dai
prcfetti, dai procuratori della Repubblica e dai Consigli di altre sedi prendere
visione degli atti depositati in segreteria.
I sanitari interessati possono avvalersi di un delegato fornito di mandato
speciale.
57. Il deposito dei ricorsi, di istanze, memorie atti e documenti,
relativi alle impugnazioni, quando non sia fatto personalmente nella segreteria
della Commissione ccntrale, deve effettuarsi a mezzo posta, ai sensi del
successivo art. 79.
Ai fini della decorrenza dei termini, la data del deposito è quella apposta sui
relativi atti dalla segreteria, la quale, nel caso di invio a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, appone contemporaneamente la stessa data
sulla ricevuta che viene restituita al mittente.
58. La segreteria, scaduti i termini fissati dal precedente art. 56,
presenta il ricorso con tutti i relativi atti e documenti al presidente, il
quale nomina il relatore e fissa, seguendo l'ordine di presentazione dei
ricorsi, l'adunanza per la decisione della Commissione sul ricorso. È in facoltà
del presidente di variare l'ordine predetto.
59. Nei procedimenti sui ricorsi in materia disciplinare il sanitario
interessato può chiedere di essere udito personalmente dalla Commissione.
Qualora la Commissione ritenga necessario che le parti diano chiarimenti ovvero
producano atti o documenti o si presentino personalmente, ne fa richiesta alle
parti stesse.
Quando i chiarimenti, gli atti ed i documenti non siano forniti entro il termine
fissato o la parte non si presenti nella data stabilita, la Commissione decide
allo stato degli atti.
60. I provvedimenti istruttori, preliminari all'esame del ricorso da
parte della Commissione, possono essere disposti dal presidente.
61. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal
funzionario più elevato in grado, che faccia parte della Commissione, ed il
segretario, dal membro presente meno anziano di età.
62. La Commissione è convocata d'ordine del presidente con avviso
scritto del segretario. Le adunanze non sono pubbliche e le decisioni sono
adottate fuori della presenza degli interessati. Non è ammessa l'assistenza di
avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, la Commissione
non ritenga necessario il loro intervento.
63. Alle decisioni della Commissione centrale sui ricorsi presentati
contro i provvedimenti della Federazione nazionale non possono prendere parte i
componenti che abbiano la qualità di presidente o di membro del Comitato
centrale della Federazione medesima.
Non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro i
provvedimenti del Consiglio dell'Ordine o Collegio coloro che abbiano la qualità
di presidente o membro del Consiglio stesso.
64. I componenti i Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali
delle Federazioni e della Commissione centrale, possono essere ricusati per i
motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e
debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono
anche se non proposto.
65. Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza; in caso
di parità prevale il voto del presidente, che vota per ultimo, dopo aver
raccolto i voti dei componenti.
66. La decisione è pronunciata in nome del Popolo Italiano e deve
contenere:
1) l'indicazione del cognome e nome del sanitario ricorrente o dell'autorità
che ha proposto l'impugnazione;
2) l'oggetto del ricorso;
3) una succinta esposizione del fatto e dei motivi di diritto;
4) il dispositivo;
5) la data e il luogo in cui la decisione è pronunciata.
La decisione è sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
67. La pubblicazione della decisione ha luogo mediante il deposito
dell'originale nella segreteria.
68. La decisione della Commissione centrale è notificata a cura della
segreteria nei modi previsti dal successivo art. 79, entro trenta giorni dalla
sua pubblicazione, all'interessato, al prefetto e al procuratore della
Repubblica. Nello stesso termine è comunicata al Consiglio dell'Ordine o
Collegio ed al Comitato centrale della Federazione nazionale.
Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso la decisione
della Commissione può essere proposto entro trenta giorni dalla sua
notificazione, dall'interessato, dal prefetto o dal procuratore della
Repubblica.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
69. In qualunque stadio della controversia si può rinunziare al ricorso
mediante dichiarazione sottoscritta dal ricorrente ed autenticata da notaio o
mediante dichiarazione resa personalmente dalla parte al segretario della
Commissione che redige apposito verbale.
Il prefetto e il procuratore della Repubblica possono desistere dal ricorso con
lettera di ufficio.
Dell'avvenuta rinunzia è data comunicazione dalla segreteria della Commissione
alle parti ed alle autorità alle quali era stato notificato il ricorso.
Della rinunzia è preso atto con apposita decisione.
70. Di ogni adunanza il segretario redige processo verbale nel quale
devono essere indicati:
a ) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo l'adunanza;
b ) i nomi dei componenti intervenuti;
c ) i ricorsi esaminati e le questioni trattate;
d ) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.
71. La segreteria, oltre al registro dei processi verbali delle adunanze
della Commissione, deve tenere un registro per ogni categoria professionale, nel
quale, sotto numerazione progressiva e con la data di presentazione, si
iscrivono i ricorsi con la indicazione del ricorrente, del provvedimento
impugnato e degli atti e documenti uniti al ricorso.
Nello stesso registro, in altrettante colonne, sono annotati:
1) le memorie, deduzioni e documenti prodotti dalla controparte con la data
della loro presentazione;
2) la prova delle eseguite notificazioni del ricorso;
3) l'indicazione degli atti istruttori disposti e compiuti;
4) il nome del relatore e il giorno fissato per la relativa adunanza;
5) la data della decisione definitiva o della rinunzia al ricorso.
Gli originali delle decisioni sono, anno per anno, raccolti in volumi rilegati e
muniti di indice.
72. La segreteria rilascia, previa autorizzazione del presidente, copia
legale di ogni decisione e degli atti a chi dimostri di avervi legittimo
interesse.
Il rilascio delle copie, eccettuato che per il prefetto ed il procuratore della
Repubblica, è fatto su carta da bollo competente secondo le leggi fiscali.
73. Alla sostituzione dei componenti della Commissione centrale
dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'Albo o revocati, si provvede con
decreto del Capo dello Stato, osservate le disposizioni dell'art. 17 del decreto
legislativo 13 settembre 1946, n. 233 (28).
Coloro che sono nominati a termine del comma precedente rimangono in carica per
il tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.
__________
(28) Riportato al n. A/II.
74. Indipendentemente dall'esercizio del potere disciplinare, con decreto
del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentite le rispettive
Federazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti
professionisti della Commissione, qualora ciò si renda necessario per il
miglior funzionamento di essa e per la dignità della classe.
75. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo
si applicano anche ai ricorsi prodotti avverso i provvedimenti delle
Federazioni. In tal caso, oltre alle notifiche prescritte negli articoli stessi,
deve farsi luogo alla notifica del ricorso al Comitato della Federazione
interessata.
76. L'Ufficio di segreteria della Commissione è diretto da un
funzionario in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità
pubblica (29) di grado non inferiore al 6° (30), che può essere coadiuvato da
altri impiegati in servizio presso l'Alto Commissariato stesso in numero non
superiore a due.
Al predetto personale non compete per tale prestazione alcun assegno speciale o
indennità che possa far carico al bilancio dello Stato.
__________
(29) Ora, Ministero della sanità.
(30) Ora, un funzionario del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore
a direttore di divisione, o equiparata.
77. Le spese per il funzionamento della Commissione e dell'Ufficio di
segreteria sono a carico delle Federazioni nazionali e determinate dall'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (29) in rapporto al numero
degli iscritti a ciascuna categoria.
__________
(29) Ora, Ministero della sanità.
Capo
VI - Disposizioni finali e transitorie
78.
Gli atti di qualsiasi natura degli enti, organi ed autorità previsti dal
decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 (28), e dal presente regolamento
sono esenti da bollo, salvo le copie richieste dagli interessati.
Sono altresì esenti da bollo gli atti prodotti dai sanitari in sede di
procedimento disciplinare.
Sono invece soggetti a bollo i ricorsi e le conseguenti controdeduzioni e
memorie diretti dai sanitari interessati alla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
__________
(28) Riportato al n. A/II.
79. Le comunicazioni o notificazioni da farsi a norma delle disposizioni
del presente regolamento sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, salvo che nelle norme stesse non sia diversamente disposto.
Le comunicazioni o notificazioni predette debbono essere fatte al prefetto ed al
procuratore della Repubblica del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine o
Collegio.
80. I Consigli degli Ordini o Collegi ed i Comitati centrali, eletti ai
sensi degli artt. 22 e 24 del decreto legislativo 13 settembre 1946, numero 233,
dureranno in carica rispettivamente sino al 31 dicembre dell'anno successivo e
fino al 31 maggio del secondo anno successivo a quello delle elezioni.
81. I ricorsi già depositati alla data di entrata in vigore del presente
regolamento e prodotti alla Commissione centrale di cui all'art. 28 del regio
decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n.
983 (31), al Consiglio superiore di sanità o all'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanità pubblica relativamente alle materie di competenza della
Commissione centrale di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 settembre 1946, n.
233, sono decisi dalla Commissione stessa.
Questa ha facoltà di assegnare, ove occorra, un termine perentorio al
ricorrente perché provveda alle formalità prescritte dal precedente capo.
__________
(31) Recante nuova disciplina giuridica dell'esercizio delle professioni
sanitarie.