Roma 8 giugno 2006
Prot. n. 1621/2006/F
Circolare n. 8/2006
AI PRESIDENTI
DEGLI ORDINI PROVINCIALI
AI MEMBRI
DEL COMITATO CENTRALE
AI MEMBRI DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
L O R O S E D I
OGGETTO: Prescrizione in materia di stupefacenti – D.M. 10 marzo 2006
– Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui alla
tabella II, sezione A e all'allegato III-bis al D.P.R. del 9 ottobre 1990, n.
309, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con
modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 (Pubblicato nella G.U. 31 marzo
2006, n. 76) – Nota ministeriale.
Gentile Presidente, con la Circolare n. 4/2006 dello scorso 10 aprile 2006
(prot. n. 978/2006/F/av) la scrivente Federazione provvedeva ad informarTi in
ordine alle modifiche intervenute nella normativa in materia di stupefacenti e,
sempre in quella occasione, già accennava al DM 10 marzo 2006 con il quale si
introduceva il nuovo modello della ricetta ministeriale speciale a “madre
–figlia” per la prescrizione dei medicinali stupefacenti.
Ad integrazione di quanto già illustrato e per completezza di informazione, si
trasmette in allegato il testo della nota del Ministero della Salute (prot. n.
DGFMD/VIII/PC.I.a.c/14480 del 19 aprile 2006) nella quale sono state evidenziate
le novità introdotte al fine di agevolare l’attività degli operatori e degli
organi di controllo (all. 1).
Si segnala altresì che il MINSAL, Dipartimento dell’Innovazione, Direzione
Generale dei farmaci e dei dispositivi medici – Ufficio Centrale Stupefacenti,
facendo seguito alla nota innanzi indicata, con successiva comunicazione dello
scorso 11 maggio (prot. n. DGFMD/VIII/PC.I.a.c/17392) ha precisato che nel punto
dove è indicato: “ . . composizione a base di codeina o diidrocodeina in
associazione con altri principi attivi prescritti per il trattamento del dolore
severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa: ricetta autocopiante il
farmacista non deve trattenerla. . ” l’affermazione “il farmacista
non deve trattenerla” deve essere corretta con: “ . . il
farmacista non deve conservarla per due anni come giustificativo per lo scarico
nel registro di entrata e uscita delle sostanze stupefacenti e psicotrope”.
La nota ministeriale si conclude ricordando che la ricetta è conservata dal
farmacista per sei mesi se non è inviata al SSN ai fini del rimborso.
Si rammenta infine che sul sito del Ministero della Salute, all’indirizzo www.ministerosalute.it
è presente un’area tematica dedicata ai “medicinali e stupefacenti” nella
quale è possibile rinvenire tutta la normativa esistente in argomento.
Restando a disposizione per quanto altro dovesse occorrere, colgo l’occasione
per inviare distinti saluti.
DOCUMENTI ALLEGATI
Allegato n.1:
DM
10 marzo 2006 - Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di
cui alla tabella II, sezione A e all’allegato III-bis al decreto del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla
legge 21 febbraio 2006, n.49. D.P.R.309/90, modificato dalla legge n. 49/2006
– artt. 42, 63 e 64.
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